È il provvedimento che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità di imprese, società ed enti in caso di commissione di alcuni reati laddove vengano riconosciuti come commessi nel suo interesse od a suo vantaggio da parte di quei soggetti:
che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’azienda;
che siano preposti ad unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale;
che esercitino, anche di fatto ed in assenza di titoli formali, la gestione e il controllo di attività in grado di impegnare l’azienda in scelte e comportamenti;
dipendenti o collaboratori sottoposti ed al riporto del Managementaziendale.
Tuttavia, l’adozione da parte dell’impresa / società / ente di un valido Modello 231, completata dall’istituzione di un organo deputato al controllo sulla sua corretta applicazione (Organismo di Vigilanza) possono limitarla. Ricorrendo questi due requisiti la società o l’ente si può possa giovare della cosiddetta efficacia esimente dalla responsabilità penale concessa dal D. Lgs. 231/01 con conseguente esenzione dal processo penale. Per cui l’impresa / società non risponderà se proverà di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire il reato e di aver affidato il suo monitoraggio ad un organismo super partes.
Dal 2001 ad oggi, mediante innumerevoli interventi normativi a cadenza annuale o biennale, è stato ampliato il perimetro della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dilatando enormemente l’ambito dei c.d. “reati presupposto”. L’attuale cornice normativa appare, quindi, molto articolata e racchiude un’eterogenea gamma di reati, da quelli inseriti nel c.d. catalogo dei reati 231 fin dalla prima emanazione del Decreto (ad es. i reati contro la Pubblica Amministrazione; i reati societari) a quelli successivamente ricompresi (tra i quali il riciclaggio, i reati di criminalità informatica ed in violazione del diritto d’autore, alcune fattispecie tributarie etc.) fino agli interventi di maggior rilievo relativi alla normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con l’inclusione nel D.Lgs. 231/01 dei delitti di omicidio e lesioni personali commessi in violazione della normativa antinfortunistica) ed alla normativa ambientale (con l’inclusione di numerosi reati ambientali, tra cui quelli inerenti gli scarichi idrici, la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera).
Oltre alla ricordata esimente speciale con conseguente esenzione dal procedimento penale per la società ed il suo management, il supporto di un consulente esperto nella redazione di modelli organizzativi 231 consente altresì:
l’immediato accesso a bandi pubblici ogni volta che la presenza del MOG231 sia richiesto per la partecipazione a bandi di gara o comunque sia riconosciuto come valido titolo ai fini della graduatoria;
saving economico conseguibile nel medio periodo in ragione della revisione / riorganizzazione di processi e procedure in senso migliorativo, scaturiti all’esito dell’analisi effettuata;
in caso di contestazione di reati, un supporto allo studio legale esterno incaricato della difesa penale della Società ai fini della formalizzazione delle evidenze documentali da presentare al giudice penale per il conseguimento dell’esimente.
Le principali fasi dell’intervento per la realizzazione di un Modello 231 prevedono:
la valutazione in ordine alla congruità del sistema documentale interno già presente, con conseguente modifica e / o integrazione di quanto necessario o opportuno;
la realizzazione di un risk assessment che operi un’attenta analisi degli ambiti di rischio potenzialmente esposti alla verificazione dei reati-presupposto, focalizzata sull’analisi di Aree / Funzioni e ruoli aziendali, valorizzando al contempo gli elementi già esistenti dotati di idonea portata preventiva (sistema dei poteri; deleghe e procure; procedure, protocolli ed istruzioni operative);
l’individuazione dei presidi da aggiornare e/o implementare ex novo per il contenimento dei rischi aziendali.
.
Come previsto dall’art. 6 D. Lgs. 231/01, a completamento della predisposizione di un valido Modello Organizzativo, è necessaria la nomina di un organismo (Organismo di Vigilanza, in breve O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo deputato a vigilare sulla sua corretta attuazione all’interno della Società.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione sono requisiti essenziali dell’O.d.V. l’autonomia, la professionalità, l’indipendenza e la continuità di azione.
In particolare, la sua azione deve avere le seguenti caratteristiche: programmata, sistematica, condivisa, mirata al contenimento dei rischi dei cosiddetti reati-presupposto attraverso l’individuazione e la gestione di opportuni presidi e protocolli.
In dipendenza dalla complessità aziendale (derivante da elementi quali, ad esempio, la dimensione, l’ambito di attività, la presenza di processi produttivi complessi e / o particolarmente esposti al rischio di verificazione di reati, la pendenza di eventuali procedimenti penali) la struttura dell’O.d.V. può validamente assumere sia la forma di organo monocratico che collegiale, sebbene sia ricorrente la preferenza espressa per l’adozione di un organismo di tipo collegiale, in particolare a struttura “mista”, ossia che contempli la presenza di membri sia interni che esterni.
A titolo esemplificativo rientrano tra le consuete attività dell’O.d.V.:
le verifiche periodiche condotte nelle aree e processi sensibili, anche su singole operazioni o atti, individuate sulla base della programmazione periodica;
le verifiche, anche a campione e senza preavviso, sull’effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
la predisposizione dei verbali dell’O.d.V.;
la richiesta di informazioni ai Responsabili di ciascuna funzione / area (c.d. Flussi Informativi);
la raccolta, conservazione e gestione di eventuali segnalazioni inerenti ad eventuali criticità o di violazioni delle misure contemplate dal Modello 231;
la realizzazione di attività formativa ed informativa mediante apposite sessioni destinate ai Referenti aziendali;
preparazione della documentazione necessaria per la diffusione interna e verso i terzi (ad es. informativa per i dipendenti; nota di sintesi per la comunicazione a terzi collaboratori, fornitori etc.)
gestione della reportistica verso gli Organi Sociali.
Il MOG 231 è uno strumento di cui si possono avvalere tutte le società e gli enti anche privi di personalità giuridica (associazioni, fondazioni, organizzazioni) che per prevenire la verificazione dei reati elencati nel Decreto 231 nell’ambito delle proprie attività aziendali, vogliano dotarsi di una serie di regole, di carattere sia organizzativo che comportamentali, racchiuse nel Modello, affidandone la vigilanza ad un organismo a ciò dedicato.
Nelle grandi aziende, la presenza di una struttura organizzativa complessa, già dotata di regole formalizzate (ad es. policy, procedure, istruzioni operative) spesso si traduce in una notevole semplificazione del progetto di implementazione del MOG231. Il consulente incaricato infatti registrerà all’interno del Modello 231, dopo la fase di analisi, identificazione e valutazione del rischio, il grado di portata repressiva e di mitigazione del rischio dei presidi già predisposti dall’azienda, integrandoli ove necessario.
Anche le piccole e medie imprese (PMI) possono giovarsi dei benefici derivanti dalla implementazione di un MOG 231, in particolare l’accesso a benefici ed agevolazioni fiscali, la partecipazione a bandi di gara, che spesso ne fanno un requisito d’accesso, o ancora a fronte di richieste specifiche dei propri clienti, frequenti specie se di grandi dimensioni o coinvolte nel settore pubblico. A tal fine per le PMI è possibile realizzare dei Modelli 231 semplificati, giovandosi della previsione di cui all’art. 30 del D. Lgs. 81/08.
Una formazione adeguata è essenziale per garantire che tutti i membri ad ogni livello aziendale siano consapevoli dei rischi di reato connessi allo svolgimento delle proprie attività ed alle conseguenti responsabilità e sanzioni. È pertanto fondamentale a conclusione del progetto di implementazione del MOG231 l’erogazione di adeguata formazione per educare e sensibilizzare il personale sull'importanza del rispetto delle norme di legge e sulla corretta applicazione delle procedure aziendali.
Capponi Consulting, tramite il proprio team dedicato, guidato da avvocati esperti in materia di implementazione di modelli organizzativi, di comprovata esperienza nel supporto ad Organizzazioni ed Aziende di primario rilievo in ambito produttivo / manufatturiero operanti in diversi ambiti (chimico- farmaceutico; metalmeccanico; servizi in ambito engineering; servizi avanzati in ambito IT etc.) garantisce una consulenza mirata per la creazione e l’adozione del MOG231.
Se hai bisogno di sviluppare il MOG231 per l’iscrizione ad un albo fornitori o per partecipare a un’importante gara d’appalto, Capponi Consulting è il partner giusto per te.
Parla subito con un nostro Consulente al numero 0761.270997 oppure scrivici all'indirizzo sales@capponiconsulting.it
FORMAZIONE
- Formazione in aula
- Formazione in FAD
- Fondi interprofessionali
SICUREZZA
- Sicurezza sul lavoro
- Sicurezza sui cantieri
- Prevenzione incendi
- Indagini ambientali
CERTIFICAZIONI
- ISO 14064 Gas serra GHG
- ISO 9001 Qualità
- ISO 14001 Ambiente
- ISO 45001 Sicurezza
- SA 8000 Etica
- FSC®
- PEFC™
- ISO Agroalimentare
- ISO 50001 Efficienza energetica
- UNI PDR 125 - Parità di Genere
- ISO 39001 Sicurezza Stradale
- ISO 13485 Dispositivi Medici
- ISO/IEC 27001 Privacy
- ISO 37001 Corruzione