PREMESSA
Come noto, viste pure le vicende di cronaca che tristemente emergono ogni giorno, la sicurezza sul lavoro è sempre più al centro dell’attenzione del legislatore con volontà da parte dello stesso di aumentarne la cultura e fornire strumenti che incentivino l’attenzione su tale aspetto.
LA PATENTE A CREDITI
Nella bozza del Decreto Pnrr-bis discusso in Consiglio dei Ministri il 26/02/2024, le strategie del governo per contrastare il lavoro sommerso e incrementare la sicurezza sul lavoro hanno portato a definire un nuovo “strumento” atto a validare il rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.
In particolare, ad essere sostituito è l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con il quale si esplicita il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e dunque la nascita della “Patente a Crediti”.
IN COSA CONSISTE | |||||||||||||||||
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Ø Si tratta di un sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi basato su crediti assegnati e/o decurtati in funzione di specifici requisiti e/o violazioni.
Ø La patente avrà una dotazione iniziale di 30 crediti, da decurtare a seguito di violazioni che espongono i lavoratori a rischi, infortuni, inabilità o morte.
Ø Per lavorare in un cantiere edile sono necessari almeno 15 crediti residui sulla patente.
Ø La patente sarà oggetto di richiesta nell’ambito della verifica dei requisiti tecnico professionali in fase di accesso al cantiere[1].
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CHI DOVRÀ AVERLA | |||||||||||||||||
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Ø Saranno tenuti al possesso della “patente a punti” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Ø Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.
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DA QUANDO | |||||||||||||||||
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Ø Dal 1° ottobre 2024 e all’esito dell’integrazione di una sezione dedicata sul Portale Nazionale del Lavoro SommersoPromosso con precedenteDecreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 |
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ACCESSO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE TRAMITE “CREDITI” | |||||||||||||||||
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Ø Questa “patente” verrà rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) alle imprese e ai lavoratori autonomi sulla base di una serie di requisiti come quelli riportati di seguito: a) L’iscrizione alla Camera di Commercio; b) Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi[2] previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. c) Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. d) Possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC); e) L’adempimento rispetto all’elaborazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) f) Possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);
Ø Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.
In aggiornamento…
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DECURTAZIONE DEI CREDITI E SOSPENSIONE DELLA PATENTE | |||||||||||||||||
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Ø In maniera analoga a quanto accade per la patente di guida, il legislatore ha previsto una decurtazione di puntiin relazione agli accertamenti circa le violazioni di cui se ne riporta una casistica non esaustiva.
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REINTEGRO DEI CREDITI | |||||||||||||||||
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Ø I crediti decurtati potranno essere reintegrati con la frequenza di corsi di formazione[6] . Copia dell’attestato di frequenza dovrà essere trasmessa alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Ø I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Ø Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti per le violazioni sopra menzionate, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti.
In aggiornamento… |
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LE SANZIONI | |||||||||||||||||
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Ø Una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 €. Ø L’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. |
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[1] Viene introdotta la lett. b-bis comma 9, art. 90 del D.lgs. 81/08 e s.m.i
[2] Art. 37 del. D.lgs. 81/08 e s.m.i.
[3] Accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del. D.lgs. 81/08 e s.m.i.
[4] Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del. D.lgs. 81/08 e s.m.i.
[5] Provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
[6] Previsti dall’art. 37 comma 7 del. D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Pubblicato il 06/03/2024 in Sicurezza
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