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Il D.M. 10 marzo 1998 definitivamente in pensione

Il  testo del 10/03/1998 definitivamente superato da tre decreti attuativi rispetto all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



Il  testo del 10/03/1998 definitivamente superato da tre decreti attuativi rispetto all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Dopo più di vent’anni di applicabilità, il D.M. 10 marzo 1998 va definitivamente in pensione e viene sostituito da tre decreti specifici.

L'art. 46, comma 3, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. già prevedeva la possibilità di adottare "Uno o più Decreti" ai fini del conseguimento di obiettivi prefissati:

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2. misure precauzionali di esercizio;

3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4. criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

D.M. del 1 settembre 2021

- IL DECRETO CONTROLLI –

IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE 2022

(un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021. N.d.R.)

DI COSA PARLA

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Esso tratta l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

PUNTI CHIAVE DEL DM 1 SETTEMBRE 2021

o QUALIFICA MANUTENTORI: Verifica dei requisiti tecnico professionali degli addetti alla manutenzione e controllo periodico. (Qualifica manutentori prorogata la 25 settembre 2023)

o REGISTRO CONTROLLI: Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

o SORVEGLIANZA: le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Il D.M. del 2 settembre 2021

- IL DECRETO GSA -

IN VIGORE DAL 4 OTTOBRE 2022

(un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021. N.d.R.)

DI COSA PARLA

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

Esso tratta l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio e comprende anche di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.

PUNTI CHIAVE DEL DM 2 SETTEMBRE 2021

  • o GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (GSA): Il datore di lavoro adotta misure ossia operative in esercizio ed emergenza. Verifica e applicazione delle misure protettive e preventive.

    o PIANO DI EMERGENZA: il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:

    · luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

    · luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

    · luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

    Qualora non ricadente nell’obbligo di redigere il Piano di Emergenza il Datore di Lavoro deve comunque adottare tutte le misure organizzative e gestionali necessarie da attuare in caso di incendio da riportare all’interno del DVR aziendale.

o ESERCITAZIONI ANTINCENDIO: Ove ricorre l’obbligo di redigere il Piano di Emergenza rimane l’obbligo per i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. Il datore di lavoro dovrà darne evidenza documentale.

o FORMAZIONE ANTINCENDIO: le modifiche riguardano la classificazione delle attività:

· Da RISCHIO BASSO à ad attività di “LIVELLO 1”

· Da RISCHIO MEDIO à ad attività di “LIVELLO 2

· Da RISCHIO ALTO à ad attività di “LIVELLO 3

Il 4 aprile 2023 è terminato il periodo transitorio di 6 mesi durante il quale potevano essere erogati i corsi di formazione secondo i criteri del DM 10/03/1998 già programmati alla data del 04/10/2022.

Dunque, a seconda del tipo di attività in cui devono operare gli addetti antincendio essi dovranno frequentare corsi erogati con le modalità riepilogate a seguire:

FORMAZIONE BASE


AGGIORNAMENTO

La periodicità dell’aggiornamento passa da 3 anni a à 5 anni

CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO

Il D.M. del 3 settembre 2021

- IL DECRETO MINI -CODICE –

IN VIGORE DAL 29 OTTOBRE 2022

(un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021. N.d.R.)

DI COSA PARLA

“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”.

Esso tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.

PUNTI CHIAVE DEL DM 3 SETTEMBRE 2021

o VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO: il decreto definisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività di cui il campo di applicazione.

o APPLICABILITÀ: Si applica a

· Tutte le attività che non dispongono di specifiche regole tecniche;

· Ai luoghi di lavoro definiti a “basso rischio di incendio”;

· Attività non soggette a visite e controlli di prevenzione incendi (CPI-SCIA) ovvero tutte le attività non ricomprese nell’Allegato I al DPR 151/2011.

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Lo studio Capponi Consulting potrà supportare la tua azienda su tutti gli obblighi riferiti ai nuovi decreti.

I nostri tecnici sono a disposizione per la valutazione del rischio incendio secondo i criteri nel nuovo decreto, l'elaboraizone delle planimetrie di emergenza, la definizione delle misure organizzative e gestionali per un’efficace gestione della sicurezza antincendio, la formazione del personale addetto all’antincendio e molto altro.



Pubblicato il 07/04/2023 in Sicurezza

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